Nuove disposizioni del Dipartimento Regionale Tecnico sulle procedure di deposito avviate ai sensi dell’art.32 della l.r. 7/2003
Caro Collega,
come ricorderai, con sentenza n. 232 del 26 settembre 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16 comma 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16: “1. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, il richiedente può applicare le procedure previste dall’articolo 32 della legge regionale 7/2003“.
Il Dipartimento regionale Tecnico, con nota 221557/DRT del 09/11/2017, ha disposto con effetto immediato di sospendere le procedure di cui all’articolo 32 della legge regionale n. 7/2003.
Con nota n. 1651 del 04/01/2018, lo stesso Dipartimento Regionale Tecnico ha reso noto il parere reso sull’argomento dall’Ufficio Legislativo e Legale con nota del 20/12/2017.
Il documento, unitamente alla nota n. 10 della Consulta Ordini Ingegneri Sicilia, è disponibile su http://consultaingegnerisicilia.it/news.php?id=1390
Cordiali saluti
Il Segretario Il Presidente
ing. Andrea Polizzi ing. Nunzio M. Cannizzaro
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