Emergenza epidemiologica COVID-19:aggiornamento sulla proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio
Di seguito delle interessanti osservazioni contenute nella Circ. CNI n. 779/XIX Sess./2021.
La circolare ha come oggetto le scadenze in materia di sicurezza antincendio conseguente allo stato di emergenza epidemiologica COVID-19 che, ad oggi, avrà termine il 31 dicembre 2021 (DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021).
In particolare, si segnala che gli atti amministrativi, certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la nuova data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Sono comprese le scadenze dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio (in scadenza naturale tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021), la cui durata può essere differita a novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza, quindi al 31 marzo 2022.
I Consiglieri Responsabili della Formazione
ing. Salvatore Falletta ing.Giuseppe M. Rivituso
Il Consigliere Segretario Il Presidente
ing. Andrea Polizzi ing. Fabio S. Corvo