Circolare n.13/2015 – richieste per la designazione delle terne di collaudo ai sensi dell’art.7 della L.1086/1971
Caro Collega,
scrivo per informarti che il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 22.05.2015 ha deliberato all’unanimità di non esitare più le richieste per la designazione di terne di colludo (ai sensi dell’art.7 della L.1086/1971) non conformi a quanto disposto dal Consiglio di Stato con sentenza del 23 febbraio 2015 n.883.
Il Consiglio di Stato ha sancito che la privativa professionale dei Geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato (solo in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) dell’art.16 RD n.274/1929, “purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone”).
Le richieste per la designazione di terne di collaudo (ai sensi dell’art.7 della L.1086/1971) potranno essere ricevibili solo ed esclusivamente se progettista e D.L. sono Ingegneri e/o Architetti.
Buona giornata
Il Presidente
Fabio Salvatore Corvo
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