L’Ordine non è tenuto alla nomina dell’OIV

Art. 2, co. 2-bis, DL 101/2013 Gli ordini, i collegi professionali, i relativi

organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si

adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.

150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi

generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto

non gravanti sulla finanza pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non

si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti

aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la

legge non lo preveda espressamente. Per tali enti e organismi restano fermi gli

adempimenti previsti dall’articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

OIV

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