Decreto-legge 16/07/2020 n.76, come convertito dalla legge 11 settembre 2020 n.120 – art.37 – Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti – Diffida a dotarsi

Decreto-legge 16/07/2020 n.76, come convertito dalla legge 11 settembre 2020 n.120 – art.37 – Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti – Diffida a dotarsi

Con l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 14 settembre 2020 n.228, S.O., della legge 11 settembre 2020 n.120, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020 n.761 (cd “Decreto Semplificazioni”), sono divenute definitive le modifiche recate dal provvedimento d’urgenza al testo dell’art.16 del decreto-legge 28/11/2008 n.185, in tema di domicilio digitale dei professionisti.

Il tutto al dichiarato fine di rendere effettivo il diritto all’uso delle tecnologie di cui all’art.3 del Codice dell’amministrazione digitale e con l’obiettivo di semplificare le comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni.

 

In sintesi:

1) Al posto di obbligo del possesso della PEC (posta elettronica certificata) si parla ora – per effetto delle innovazioni legislative – di obbligo del possesso di un “domicilio digitale di cui all’art.1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82” (art.37, comma 1, lettera a), del DL n.76/2020, come convertito dalla legge n.120/2020);

2) Il cd domicilio digitale non è altro che un recapito digitale, legato ad un indirizzo di posta elettronica certificata o ad altro recapito certificato qualificato, previsto per legge (ovvero coincide con la PEC per chi l’ha attivata);

3) Per effetto della riforma il domicilio digitale diventerà obbligatorio per imprese e professionisti iscritti agli albi professionali e si rafforza il sistema sanzionatorio.

4) Viene introdotto l’obbligo della diffida ad adempiere, entro 30 giorniche gli Ordini sono tenuti a trasmettere agli iscritti che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale all’Ordine di appartenenza;

5) In caso di mancato riscontro positivo alla diffida, l’Ordine di appartenenza deve applicare la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione (la legge riporta: “sospensione dal relativo albo o elenco”); sospensione che terminerà nel momento in cui l’iscritto comunica all’Ordine l’avvenuta attivazione di un domicilio digitale;

6) Viene ribadito che qualora gli Ordini territoriali omettano di pubblicare l’elenco riservato, consultabile esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni, contenente i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale (comma 7 dell’art.16 DL n.185/2008), oppure rifiutino reiteratamente di comunicare alla PA tali dati, ovvero si verifichi la reiterata inadempienza da parte degli stessi dell’obbligo di comunicare al registro INI-PEC l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento, ciò costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento del Consiglio dell’Ordine territoriale inadempiente, ad opera del Ministero della Giustizia.

 

Si riporta di seguito, per completezza, il testo integrale della disposizione di cui all’art.37, comma 1, lettera e), del decreto-legge n.76/2020, come convertito dalla legge n.120/2020:

e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: “7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013 costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”.

 

Allo stesso modo, è opportuno rammentare che – a seguito di una convenzione con la società Aruba PEC – il Consiglio Nazionale, a suo tempo, aveva messo a disposizione degli Ordini un servizio gratuito di fornitura della PEC, senza costi per gli iscritti.
Il tutto all’evidente fine di favorire e implementare l’utilizzo della posta elettronica certificata nelle comunicazioni tra Pubblica Amministrazione e professionisti.

Decreto-legge 16/07/2020 n.76, come convertito dalla legge 11 settembre 2020 n.120 – art.37 – Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti – Diffida a dotarsi

Decreto-legge 16/07/2020 n.76, come convertito dalla legge 11 settembre 2020 n.120 – art.37 – Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti – Diffida a dotarsi