Albo Società tra professionisti o società professionali
il Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 del 08.02.2013 “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’art.10, comma 10, della L. N.183/2011” è entrato in vigore lo scorso 22 aprile 2013. Detta norma ha autorizzato la costituzione di società per l’esercizio delle attività professionali regolamentate nell’ambito del vigente sistema ordinistico. Si tratta delle “società tra professionisti” o “società professionali” costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI e del libro V del codice civile, (società di persone, di capitali e cooperative) aventi ad oggetto “l’esercizio di uno o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati dal sistema ordinistico” e delle “società multidisciplinari” vale a dire delle società tra professionisti costituite per l’esercizio di più attività professionali.
Per le società multidisciplinari il DM 34/2013 prevede che queste debbano iscriversi presso l’albo dell’Ordine o del Collegio “relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo”.
Alle società tra professionisti costituite secondo i modelli esistenti anteriormente alla legge n.183/2011 non si applica la disciplina regolamentare (Consiglio di Stato – parere n.3127/2012) , rimane quindi immutato il regime societario esistente.
Le norme regolamentari non sono esaustive in relazione alle società preesistenti alla pubblicazione del DM. Ci si riserva pertanto di inviare ulteriori comunicazioni non appena il possesso di dettagliate informazioni.
Le società, costituite successivamente alla data del 22 aprile 2013, dovranno tener conto di quanto stabilito dalla legge n. 183/2011.
La norma prevede poi che la denominazione sociale, in qualunque modo formata, debba contenere l’indicazione di società tra professionisti e che la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio Ordine, così come la società è soggetta al regine disciplinare dell’Ordine al quale risulti iscritta.
Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 16/12/2013 ha istituito la sezione speciale dell’albo per le “società tra professionisti”, per l’iscrizione è necessario presentare domanda al Consiglio dell’Ordine Territoriale ed allegare:
1) l’atto costitutivo e lo statuto della società, in copia autentica;
2) il certificato di iscrizione al Registro delle imprese;
3) il certificato di iscrizione all’albo/ elenco/ registro dei SOCI
Il Consiglio dell’Ordine, una volta ricevuta la domanda, sarà chiamato a svolgere un’attività di controllo per verificare l’osservanza, da parte della società, delle disposizioni normative contenute nella legge n. 183/2011 e nel DM n. 34/2013 (riguardante sostanzialmente i contenuti dell’atto costitutivo e le eventuali incompatibilità gravanti tra i soci).
La sezione speciale dell’albo degli Ingegneri recherà, per ciascuna società professionale, le seguenti informazioni:
a) la ragione o denominazione sociale;
b) l’oggetto professionale (unico o prevalente);
c) la sede legale;
d) il nominativo del legale rappresentante;
e) i nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.
Per quanto concerne l‘ammontare del contributo annuale di iscrizione per le Stp, il Consiglio ha deliberato un importo di euro 150,00.
Le domande di iscrizione potranno essere inoltrate anche tramite PEC al seguente indirizzo: ordine.caltanissetta@ingpec.euCordiali saluti.